Con l’ordinanza interlocutoria 24.01.2023, n. 2121 la Corte di Cassazione afferma l’estendibilità della disciplina dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c. anche al convivente more uxorio, per rapporti che precedono la novella introdotta dall’art. 1, c. 46 L. 76/2016.
Si ricorda che, per tale figura, non familiare stricto sensu e non riconducibile testualmente al vincolo parentale individuato dalla già richiamata disciplina, è oggi prevista una norma specifica, ovvero quella di cui all’art. 230-ter c.c., in vigore dal 5.06.2016. Tale disciplina prevede che “al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato”.
Tuttavia, preme sottolineare come la dottrina, a lungo, abbia dibattuto sulla possibilità (o necessità) di estendere al convivente more uxorio le tutele e garanzie dell’art. 230-bis c.c., diverse e maggiori rispetto a quelle contenute nell’intervento “fratello”, ovvero quello di cui all’art. 230-ter c.c., sia per i periodi precedenti rispetto a quest’ultimo intervento normativo, sia per i periodi successivi. Sulla questione, preme rimarcare come le tutele previste...