L'impresa familiare, introdotta dall'art. 89 L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia) e disciplinata nell'art. 230-bis C.C., è volta a tutelare quei rapporti di lavoro comune che si svolgono all'interno della famiglia e ha offerto al familiare diritti e riconoscimenti patrimoniali in passato negati. L'evoluzione dei rapporti familiari e il riconoscimento di unioni civili e coppie di fatto, ha sollecitato il legislatore a introdurre i riconoscimenti previsti anche in relazione a queste nuove figure.
La legge 20.05.2016, n. 76 (regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) ha introdotto l'art. 230-ter nel Codice Civile volto a disciplinare i diritti del convivente all'interno dell'impresa familiare, e ha esteso alle unioni civili la disciplina dell'art. 230-bis C.C. Pertanto, a seconda della tipologia del nucleo familiare, il soggetto legato sentimentalmente e che collabori con l'imprenditore presenterà diritti e oneri differenti e, in particolare: mentre i familiari e gli uniti civilmente hanno diritti patrimoniali e partecipano agli utili commisurati al lavoro prestato se svolto in modo continuativo, tanto nella famiglia, quanto nell'impresa familiare, i conviventi devono prestare necessariamente la propria attività all'interno dell'impresa dell'altro convivente, senza che rilevi il lavoro domestico svolto all'interno della famiglia.
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