ETS ed Enti non commerciali 03 Novembre 2025

Impresa sociale, le difficoltà del coinvolgimento degli attori

Uno dei punti critici della disciplina dell’impresa sociale è rappresentato dal coinvolgimento dei lavoratori e dagli altri stakeholders. Nel presente contributo verranno esaminate le modalità di tale coinvolgimento.

In attuazione dell’art. 11 D.Lgs. 112/2017, il Ministero del Lavoro ha emanato il D.M. 7.09.2021 “Adozione delle Linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale”, precisando che la disciplina ha individuato esclusivamente il contenuto minimo della regolazione delle forme di coinvolgimento.
Tale coinvolgimento si manifesta principalmente in 3 momenti: informazione; consultazione (o partecipazione); operazioni straordinarie, modifiche statutarie e verificarsi di circostanze eccezionali che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori, degli utenti e degli altri portatori di interessi.
 
Informazione - L’informazione, che dovrà avere, a seconda dei casi, una periodicità infrannuale o annuale, non potrà essere generica, né ridursi a un'informativa, una tantum sui fatti più rilevanti della gestione (ad esempio, bilancio), come per lo più si intendeva fare in passato con la previgente disciplina (D.Lgs. 155/2006).
Quanto al contenuto, vi possono essere alcune informazioni generali, come, ad esempio, le situazioni periodiche sulla gestione economico-finanziaria dell’impresa sociale, o il bilancio di esercizio, ma anche informazioni settoriali, rivolte ai diversi gruppi di riferimento. Così, infatti, differenti sono le esigenze informative dei lavoratori (si pensi al welfare aziendale) rispetto a quelle degli utenti, cui può interessare la qualità dei beni e servizi prodotti dall’impresa. Le informazioni devono essere rese accessibili (sede, sito web, newsletter, strumenti telematici).
 
Consultazione - La consultazione, che dovrà rispondere ai canoni della regolarità e della effettività, così come la partecipazione, sono 2 forme di coinvolgimento dei lavoratori che potranno essere adottate dalle imprese sociali. Sono forme di coinvolgimento definite dalle Direttive comunitarie che si occupano della realizzazione di queste fattispecie nella società europea.
La consultazione consiste nella apertura di un dialogo e di uno scambio di opinioni finalizzata alla formulazione da parte dei lavoratori di un parere in merito a certe decisioni dell’impresa (art. 2, lett. j) Direttiva n. 2003/72/CE).
La partecipazione si realizza con l’influenza dei lavoratori nelle attività dell’impresa mediante il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione dell’ente, oppure il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione dell’ente e/o di opporvisi (art. 2, lett. h) Direttiva n. 2003/72/CE).
Le modalità di consultazione/partecipazione devono essere espressamente previste nello statuto dell’impresa sociale, oppure, ove esso ne faccia rinvio, dai regolamenti aziendali, e potrà trovare nella prassi diverse declinazioni, quali la costituzione di comitati, ovvero la costituzione di assemblee speciali rappresentative dei lavoratori o degli utenti, oppure l’adozione di ulteriori procedure che garantiscano il coinvolgimento attivo dei lavoratori e degli utenti cui affidare i seguenti compiti: esprimere pareri sulle materie oggetto di informazione di cui alle lettere a) o c) del D.M. 7.09.2021; nominare un rappresentante ai fini della partecipazione all’organo assembleare dell’impresa sociale, ai sensi dell’art. 11, c. 4, lett. a) D.Lgs. 112/2017; nominare un rappresentante nell’organo di amministrazione o nell’organo di controllo, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 11, c. 4, lett. b) D.Lgs. 112/2017. Questa disposizione non trova applicazione nelle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa a mutualità prevalente e al “ramo” impresa sociale degli enti religiosi. Il bilancio sociale deve fare menzione delle forme e delle modalità di coinvolgimento (art. 11, c. 3).
 
Prima di concludere, conviene osservare che il modello introdotto dal D.Lgs. 112/2017 potrebbe costituire un laboratorio giuridico per l’estensione di obblighi partecipativi anche ad altri settori produttivi. Vale la pena, ad esempio, ricordare che il 14.05.2025 il Senato ha approvato in via definitiva il D.D.L. 1497 (ora) L. 15.05.2025, n. 76. La nuova disciplina offre un quadro strutturato e organico della partecipazione dei lavoratori, articolato in 4 macroaree: gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva.