Passando ad esaminare la principale linea di intervento del citato regolamento, si ricava che:
- il settore creativo “comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità”;
- l'impresa creativa è definita quella impresa “operante nel settore creativo la cui attività, come risultante dal Registro delle Imprese, è individuata da uno dei codici ATECO elencati all'allegato 1”;
- l'ambito di applicazione (capo II) è finalizzato agli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, ossia alla promozione di:
- programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;
- programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo;
- investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative;
- soggetti interessati - Possono beneficiare delle agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento le imprese creative e le imprese non costituenti imprese creative operanti in qualunque settore (nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato) partecipanti a progetti integrati con imprese creative. Deve trattarsi di Pmi secondo la classificazione europea e rispettare gli ulteriori precetti contenuti negli artt. 8, c. 2 e 6 del decreto;
- iniziative e spese ammissibili - Rientrano nelle agevolazioni i programmi di investimento volti alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative. Le spese ammissibili, ivi compresi quelle afferenti al capitale circolante, non devono superare l'importo di 500.000 euro, avere una durata non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione e riguardare, per le imprese costituite da non più di 5 anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione, l'avvio o lo sviluppo dell'impresa creativa ovvero, per le imprese costituite da più di 5 anni al momento della presentazione della predetta domanda, l'ampliamento o la diversificazione della propria offerta di prodotti/servizi e del proprio mercato di riferimento o l'introduzione di innovazioni ed efficientamento del processo produttivo;
- agevolazioni - Consistono in 2 diverse forme: una quota pari al 40% delle spese ammissibili sotto forma di contributo a fondo perduto; l'altra quota sempre nella misura del 40% delle spese ammissibili, mediante finanziamento a tasso zero della durata di 10 anni.
