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Contabilità e bilancio 03 Maggio 2022

Imprese di partecipazione finanziaria, no ai bilanci micro

Importanti modifiche introdotte in materia di bilanci d’esercizio dalla Legge europea n. 238/2021: preclusione della forma micro per gli enti di investimento e per le imprese di partecipazione finanziaria.

La Legge europea n. 238/2021, pubblicata lo scorso 17.01.2022 in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1.02, per finire di recepire la direttiva 2013/34/Ue, ha introdotto novità importanti ai bilanci degli enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria. Tra le varie modifiche apportate al Codice Civile, è sicuramente da segnalare quella introdotta dall’art. 24, c. 2, lett. c), L. 238/2021 che aggiunge all’art. 2435-ter c.c. un 5° comma che così recita: “Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”. Pertanto alle imprese in commento non si applicano le seguenti disposizioni: art. 2435-ter c.c.: ciò significa che ancorché non siano superati i limiti statuiti dalla disciplina civilista, le semplificazioni previste per le microimprese non sono adottabili; art. 2435-bis, c. 6, c.c., ai sensi del quale le società che rientrano nei parametri per la redazione del bilancio in forma abbreviata possono non redigere la relazione sulla gestione se esplicitano in nota integrativa il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti...

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