IMU 1 - Agevolazioni per IAP secondo la Cassazione
L'imprenditore agricolo professionale (IAP) non può godere delle agevolazioni ICI (ora IMU) per le aree edificabili coltivate ubicate in Regioni diverse da quella per la quale è in possesso del riconoscimento di IAP.
Secondo gli Ermellini (Cassazione n. 12852/2021), essendo il riconoscimento della qualifica di IAP di competenza regionale, ai sensi dell'art. 1, c. 2 D.Lgs. 99/2004, la qualifica vale solo entro i confini della Regione.
Il caso riguarda un imprenditore agricolo professionale residente in Sicilia al quale veniva contestato il versamento dell'ICI relativamente ai terreni edificabili dallo stesso condotti per l'esercizio delle attività agricole ex art. 2135 C.C. ubicati nella Regione Campania.
Con il ricorso per Cassazione il produttore agricolo aveva richiesto l'applicazione dell'art. 2 D.Lgs. 504/1992 secondo cui, ai fini ICI, anche in presenza della destinazione urbanistica ad edificabilità, non si considerano tali le aree utilizzate per attività agro-silvo-pastorale da parte di coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, disposizione valida anche ai fini IMU ai sensi dell'art. 1, c. 741 L. 160/2019.
La conclusione del limite regionale della validità della qualifica di IAP cui è pervenuta la Cassazione non appare però condivisibile in quanto a carattere e validità nazionale.
Secondo i Giudici, essendo consentito allo IAP di dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e richiesto di ricavare almeno il 50% del proprio reddito dall'esercizio delle attività agricole, esso ha, rispetto al CD, un diverso rapporto con...