IMU 2 - Esenzioni per gli immobili delle scuole paritarie
Ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, volto a ritenere che la misura spetti solo nel momento in cui l'attività è svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un corrispettivo simbolico.
Con sentenza 4.05.2021, n. 11651 la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell'esenzione IMU per le scuole paritarie.
Dato per scontato che, ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, c. 1, lett. c) D.Lgs. 504/1992, sia verificata in capo all'ente ricorrente la sussistenza del requisito soggettivo (ente non commerciale), per quanto riguarda l'esistenza del requisito oggettivo è ribadito il principio che, secondo il diritto dell'Unione, la norma è compatibile con il divieto di aiuto di Stato “solo ove abbia a oggetto immobile destinato allo svolgimento di attività non economica dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell'Unione, l'attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico”. E ciò, in quanto, secondo l'Unione, anche un ente senza scopo di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato.
Sulla stessa lunghezza d'onda l'ordinanza n. 10754/2017, sempre della Cassazione.
Quello che rileva è che l'attività sia svolta con modalità non commerciale, non essendo sufficiente il fatto che gli enti non commerciali siano accreditati o convenzionati con la pubblica amministrazione.
Per comprendere l'atteggiamento della Cassazione, occorre avere presente anche il contenuto della sentenza n. 10124/2019, ove la Corte ha fatto il seguente...