Non è necessario che il contribuente abbia presentato richiesta per le unità immobiliari inagibili/inabitabili, se il Comune ne è già a conoscenza, tenendo conto del principio di collaborazione e buona fede.
La sentenza della Cassazione 21.01.2021, n. 1263 ha accolto il ricorso del contribuente riconoscendogli la riduzione del 50% dell'IMU per fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, anche senza perizia del tecnico a carico del proprietario, ma in quanto fatto noto al Comune in questione.
Il caso si svolgeva in questi termini: il contribuente era una funivia (nella forma di Srl) attiva nel Comune era quello di Rieti. Il Comune aveva emesso un avviso d'accertamento (il 10.03.2017) sull'anno d'imposta 2012 richiedendo il versamento della differenza IMU del 50% poiché il contribuente aveva versato un importo dimezzato (per fabbricato inagibile/inabitabile), ma non aveva provveduto a depositare la dichiarazione di inagibilità delle unità immobiliari, impedendo all'Ufficio Tecnico ogni verifica sull'asserita inagibilità e inabitabilità.
Si ricorda che un immobile è considerato inagibile quando presenta una o più delle seguenti condizioni:
• strutture orizzontali a rischio di crollo;
• strutture verticali a rischio di crollo parziale o totale;
• caratteristiche tali da essere dichiarato immobile da demolire o da ripristinare;
• mancata compatibilità all'uso per il quale era destinato;
• mancanza di infissi o di allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria;
• precarie condizioni igienico sanitarie.
È inabitabile, invece, perché...