Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021, l’Imu pagata sugli immobili strumentali è interamente deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Peccato che le istruzioni ai quadri RF del modello Redditi 2023 costringano i contribuenti a una doppia, quanto inutile, indicazione dell’imposta pagata nell’anno 2022 prima tra le variazioni in aumento e poi tra quelle in diminuzione.
Il tutto a ennesima dimostrazione che la semplificazione non abita qui. Non si riesce a semplificare la vita dei contribuenti nemmeno quando le situazioni sono chiare e limpide come quella in oggetto.
Ora che l’Imu pagata sugli immobili strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa e di lavoro autonomo è totalmente deducibile, al contrario degli ultimi anni nei quali era deducibile solo su base percentuale, non si capisce la ragione di questo inutile slalom tra i righi del quadro RF.
La totale deducibilità dell’Imu nel periodo d’imposta 2022 e nei successivi è stata prevista dall’art. 1, c. 773 legge di Bilancio 2020, nel quale si stabilisce, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021, che l’Imu, l’Imi e l’Imis, pagate sugli immobili strumentali siano totalmente deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Le suddette imposte sugli immobili restano...