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Imposte e tasse 13 Giugno 2022

Imu, le condizioni per l’esenzione delle società agricole

La Cassazione conferma che le agevolazioni ai fini Ici (e Imu) sono applicabili anche alle società agricole in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di IAP.

Ai fini Imu, i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e, quindi, edificabili, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c. dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura alla funghicoltura e all’allevamento di animali, non sono considerati fabbricabili se posseduti e utilizzati a tali fini da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al medesimo art. 1, c. 3, D.Lgs. 99/2004. Tale espressa previsione di cui all’art. 2, c. 1, lett. b), D. Lgs. 504/1992, peraltro confermata anche dalla circolare 18.05.2012, n. 3/DF, del Ministero delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, è concettualmente assunta dalla Cassazione Civile, Sez. VI, a base dell’ordinanza 9.03.2022, n. 12640, pubblicata il 20.04.2022; tale pronuncia ha anche ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale (anche Ue) che, con le disposizioni di cui ai D.Lgs. 228/2201 e 99/2004, hanno profondamente inciso sulla configurazione dei requisiti soggettivi per la fruizione delle agevolazioni tributarie. A tale riguardo, infatti, la Cassazione ribadisce che è imprenditore agricolo professionale (IAP) chi è in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del Reg. (CE) n. 1257/1999...

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