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Imposte e tasse 10 Agosto 2021

Imu sulle abitazioni dei coniugi, un caso da risolvere

Le ultime sentenze della Cassazione conducono a pensare che sia necessaria una norma di interpretazione autentica per uniformare la materia.

Confedilizia condivide la necessità che sia emanata una norma di interpretazione autentica che possa fornire un indirizzo univoco riguardo all'esenzione dell'Imu sulla prima casa, nella particolare fattispecie dei nuclei familiari disgiunti in possesso di 2 immobili nello stesso Comune o in Comuni diversi.
Infatti, l'art. 1 c. 741 L. 160/2019, in materia di Imu, prevede che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
Di conseguenza, in tale ipotesi, per espressa previsione normativa, l'agevolazione è sempre riconosciuta applicabile a un solo immobile, emergendo in tal modo la volontà del Legislatore di dare alla norma un'impronta espressamente restrittiva, che costituisce l'eccezione rispetto alla regola secondo cui le agevolazioni dovrebbero poter essere riconosciute per tutti gli immobili, nel caso in cui siano ubicati in Comuni diversi.

Tale interpretazione, che inizialmente era parsa condivisibile anche per la Corte di Cassazione, successivamente ha subito una diversa evoluzione giurisprudenziale ad opera, in particolare, delle ordinanze nn. 4166/2020 e 4170/2020, in cui la Corte di Cassazione ha deciso che, nel caso in cui non sia unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso.
Più in particolare, la Suprema Corte ritiene che la previsione normativa comporti la necessità che, con riferimento alla stessa unità immobiliare, sia il possessore sia il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, motivo per il quale è stato rigettato il ricorso di una contribuente, essendo stato accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune in questione mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, aveva residenza e dimora abituale in altro Comune.

Tanto premesso, a fronte delle difformità di applicazione dell'esenzione tra i diversi enti locali, è auspicabile verificare se sussista la volontà o l'opportunità politica di emanare una norma che introduca finalmente una chiarezza, valevole per tutti i contribuenti, a prescindere dall'interpretazione dei vari Comuni (o delle diverse Commissioni Tributarie) sull'argomento, allo scopo di risolvere e prevenire lo sviluppo di un ampio contenzioso, deciso in modo totalmente non uniforme.