L’art. 163 del Ddl di bilancio 2022 prevede l’estensione al 2022 della percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di animali della specie bovina (compreso il genere bufalo) e suina che era stata introdotta in via temporanea per il solo anno 2021 dall’art. 68, c. 1, del Decreto Sostegni-bis nell’ambito delle misure a contrasto della pandemia.
L’inserimento nella legge di Bilancio consente di superare lo stallo causato dall’attesa del consueto decreto annuale, sistematicamente emanato in forte ritardo, con il quale sono determinate le percentuali di compensazione a partire dall’anno 2016. Se confermata la previsione del Ddl, pertanto, la percentuale di compensazione (9,5%) unica per entrambe le tipologie di animali sarà applicabile per il 2° anno consecutivo, con un significativo beneficio per gli allevatori che vedranno compensata la quasi totalità dell’Iva applicata in fattura nella misura del 10%. Ricordiamo, infatti, che nel regime speciale Iva in agricoltura la detrazione ex art. 19 è forfetizzata nella misura corrispondente alla percentuale di compensazione applicata all’ammontare delle operazioni imponibili in luogo dell’Iva acquisti.
Il produttore agricolo che, ai fini Iva, applica il regime speciale di cui all’art. 34 D.P.R. 633/1972, versa all’Erario la differenza fra l’aliquota Iva ordinaria (10% per entrambe, bovini e suini) applicata in fattura e la...