Incasso giuridico, la Cassazione è con i contribuenti
La Cassazione per la prima volta riconosce che, nel mutato assetto delle sopravvenienze derivante da rinunce a crediti con costo fiscale nullo, la teoria dell’incasso giuridico non trova più giustificazione.
Il caso esaminato dalla sentenza della Cass. n. 16595/2023, sezione tributaria, riguarda un gruppo internazionale. La controllante lussemburghese, creditrice di una società italiana, aveva esercitato una rinuncia a un finanziamento oneroso. Attenendosi prudenzialmente alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate in merito al c.d. incasso giuridico, il gruppo aveva considerato imponibili in Italia gli interessi rinunciati. Di conseguenza la società italiana aveva versato una ritenuta sugli interessi, ancorché non corrisposti. Il contenzioso si è sviluppato intorno al diniego della richiesta di rimborso per silenzio-rifiuto.
Per meglio comprendere la questione è necessario fare un salto indietro. L’art. 88, c. 4 del Tuir (ante D.Lgs. 147/2015) escludeva dalla nozione di sopravvenienze attive tassate tutte le rinunce crediti dei soci, stabilendo che (il valore di nominale di) queste comportassero un incremento del valore della partecipazione per i soci. Parallelamente anche il creditore era detassato. In questo regime, gli interessi passivi erano deducibili anche se non corrisposti e le vicende relativo al credito non incassato erano irrilevanti per il socio tassato per cassa.
Si verificava, quindi, il rischio di un salto di imposta che l’Amministrazione Finanziaria (circ. min. 73/1994) e la giurisprudenza contrastavano in via interpretativa ricorrendo alla tesi dell’incasso giuridico, ossia equiparando la rinuncia...