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Società 28 Dicembre 2021

Incompatibilità tra dottore commercialista e socio-amministratore

L'attività di impresa (intesa come gestione dell'impresa) non è incompatibile con l’esercizio della figura del dottore commercialista qualora l’amministrazione si configuri come mero incarico professionale.

Con il Pronto Ordine 243/2021 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili risponde al quesito circa la situazione di un iscritto che contestualmente è amministratore unico (con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione) di una società manifatturiera e titolare di una partecipazione societaria pari al 1% del capitale sociale. Il Consiglio evidenzia che quand’anche fosse accertato che l’iscritto detenga un interesse economico prevalente nella società in cui ha assunto anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori, l’Ordine dei dottori commercialisti dovrà comunque ulteriormente accertare se il professionista rivesta tale carica sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che lo ha conferito. Tale situazione costituisce infatti una delle fattispecie di esenzione dell’incompatibilità previste dall’art. 4, c. 2 D.Lgs. 139/2005, poiché tiene conto della circostanza che l’attività di amministrazione di aziende è una di quelle che, per legge, formano oggetto della professione. L’attività di impresa (intesa come gestione dell’impresa) non è incompatibile con l’esercizio della professione qualora l’amministrazione si configuri come mero incarico professionale. L’esenzione, dunque, si riferisce a tutti quei casi in cui...

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