È ormai normale che chi scrive le norme sia completamente avulso dalla realtà e da quello che accade sulle nostre scrivanie, con la conseguenza che parte dei bonus, speriamo minima, verrà corrisposta a chi danni non ne ha subiti.
È noto che il D.L. 41/2021 ha istituito un contributo a fondo perduto in favore di imprese e professionisti, basato esclusivamente sulla riduzione del fatturato 2019/2020 e che con estrema sollecitudine l'Agenzia delle Entrate ha emanato il relativo provvedimento attuativo, redatto la relativa guida, ecc. Non resta, quindi, che addentrarsi nei conteggi e nella compilazione e trasmissione delle istanze. Non è mia intenzione illustrare il provvedimento, bensì avanzare alcune perplessità in merito all'istituzione del contributo in trattazione.
In via preliminare, non comprendo perché il legislatore nello scrivere la norma sull'esonero contributivo Inps (si veda Ratio Quotidiano del 9.03.2021) abbia indicato quale requisito una diminuzione del fatturato 2020/2019 superiore al 33%, mentre il contributo a fondo perduto si basa su una diminuzione del fatturato del 30%: viene da chiedersi se la soglia “pensata” per presumere un danno derivante dalle limitazioni alle attività sia il 30% o il 33%: la mano destra non sa cosa scrive quella sinistra.
Poi nel contributo a fondo perduto, per determinare il fatturato, si considerano anche le cessioni di beni strumentali: chi ha ceduto, poniamo, un autocarro nel 2019 per 50.000 euro e ne ha acquistato un altro, si trova magari nella falsa condizione di non aver subito un calo di fatturato nel 2020, mentre in realtà lo ha subito, ha subito un danno derivante...