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IVA
05 Giugno 2026
Incordatore a Wimbledon: territorialità Iva post Brexit
Inquadramento tra prestazioni generiche e lavorazioni su beni mobili, con distinzione B2B/B2C alla luce degli artt. 7-ter, 7-sexies e 12 D.P.R. 633/1972 e della circolare n. 37/E/2011.
Il caso dell’incordatore italiano che segue i tennisti a Wimbledon 2026 consente di verificare, in concreto, l’applicazione delle regole di territorialità Iva alle lavorazioni su beni mobili materiali rese in un Paese extra UE (Regno Unito) dopo la Brexit. La prestazione consiste nell’incordatura delle racchette (bene mobile materiale) eseguita fisicamente a Londra, su incarico di atleti o di soggetti “business” collegati al circuito professionistico. La corretta qualificazione dell’operazione ai fini del D.P.R. 633/1972 impone, anzitutto, di distinguere tra: rapporti B2B, con committente soggetto passivo Iva e rapporti B2C, con committente privato consumatore.Rapporti B2B: criterio del committente ex art. 7-ter - L’art. 7-ter, c. 1 D.P.R. 633/1972 individua, per le prestazioni di servizi, il luogo di tassazione in funzione dello stabilimento del committente soggetto passivo (regola generale B2B), a prescindere dal luogo di esecuzione materiale e salvo specifiche deroghe. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 29.07.2011, n. 37/E ribadisce che, nei rapporti tra soggetti passivi, rileva il luogo di stabilimento del committente. In applicazione di tali principi:- se l’incordatore italiano fattura il servizio a un tennista professionista, a uno sponsor o a un’agenzia sportiva stabiliti in Italia (soggetti passivi), la prestazione, pur eseguita a Wimbledon, è territorialmente rilevante in Italia ex art. 7-ter, con applicazione dell’Iva italiana;- se il...