Gli Incoterms costituiscono un insieme di regole interpretative e non sono dettati dalla Camera di commercio internazionale (CCI), la quale si limita a svolgere attività di monitoraggio degli usi del commercio e di raccolta degli stessi.
La funzione della CCI è sostanzialmente volta alla raccolta ordinata degli stessi (usi del commercio) e la loro pubblicazione.
Gli Incoterms applicati alle vendite internazionali che implicano un trasporto, definiscono:
il momento di consegna della merce;
il momento in cui il rischio della perdita della merce passa al compratore;
chi e per quale tratta deve stipulare il contratto di trasporto e chi ne sopporta il costo;
chi deve stipulare il contratto di assicurazione e sopportarne il costo;
chi paga le spese di nolo;
chi paga gli oneri doganali.
Le novità della nuova edizione pubblicata nel 2020 e che è entrata in vigore il 1.01.2020 sono:
il DAT cambia nome e diventa DPU, modifica volta a specificare che il luogo di destinazione non debba essere necessariamente un terminal ma un qualsiasi luogo convenuto. Invariate tutte le altre condizioni del termine;
risposta all’esigenza di mercato di poter disporre di una polizza di carico con un’annotazione di messa a bordo nella regola del Free Carrier (FCA) con trasporto via mare. Ciò significa che in sede contrattuale, venditore e compratore possono accordarsi affinché l’acquirente dia istruzione al vettore...