Indagini finanziarie: conta la dimostrazione dell’effettiva vincita
In tema di indagini finanziarie, al fine di superare la presunzione legale è valida la prova contraria delle “vincite” alle case da gioco, e non del mero accesso alle stesse (Cass., ord. 7.06.2022, n. 18245).
Un dipendente pubblico riceveva un avviso di accertamento da indagini finanziarie ex artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972, mediante il quale l’Amministrazione Finanziaria contestava un maggior reddito a seguito dei versamenti in contanti da questi effettuati sul proprio conto bancario.
Il contribuente impugnava tale atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale la quale rigettava il ricorso non condividendo le ragioni esposte dal medesimo. A sua volta proponeva ricorso in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale che, riformando la prima sentenza, riteneva attendibile la controprova delle vincite di gioco maturate all’estero. Pertanto l’Amministrazione Finanziaria proponeva ricorso per Cassazione avanzando 2 motivi di reclamo:
in primo luogo, lamentava la violazione dell’art. 32, c. 1, nn. 2 e 7 D.P.R. 600/1973, ritenendo non superabile la prova presuntiva semplice della ripresa a tassazione del maggior reddito dedotto in base a versamenti in contante su conto bancario;
in secondo luogo, denunciava la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., ritenendo non superabile, con elementi indiziari o con una presunzione (altrettanto) semplice, la presunzione semplice fissata dalla legge in favore dell’Amministrazione Finanziaria.
L’art. 32 D.P.R. 600/1973 contempla una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi; tuttavia,...