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Imposte e tasse 16 Settembre 2021

Indebita percezione del fondo perduto

Aspetti sanzionatori alla luce delle disposizioni di prassi e casi in cui è possibile invocare a proprio discarico un'obiettiva incertezza della norma.

Le sanzioni non sono irrogate quando “la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull’applicazione della norma tributaria". Proprio su questo principio si basa la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate pubblicata lo scorso 8.09.2021: in caso di indebita percezione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (art. 1 D.L. 41/2021), qualora l’erronea percezione avvenga per un errore generato da carenza normativa, la restituzione del maggior importo avviene in applicazione dell'art. 10 dello statuto del contribuente; l'istante può restituire il solo contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute sanzioni. Nel caso in commento, l'errore commesso dall'istante, che ha causato l'indebita percezione del contributo a fondo perduto, è quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso e assegnato a sé stesso. I chiarimenti per il caso in oggetto sono nella circolare 14.05.2021, n. 5/E. L’Agenzia delle Entrate chiariva che il valore derivante dall'estromissione dell'immobile strumentale dai beni dell'impresa, seppure incluso nel campo di applicazione ai fini Iva, non è riconducibile alla nozione di fatturato di cui all'art. 1, c. 4, del Decreto Sostegni, pertanto, non deve essere incluso dal calcolo del fatturato del 2019. I chiarimenti, però, sono stati resi...

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