Indeducibilità contributi previdenziali agricoli in imprese familiari
A differenza di quanto accade per le gestioni artigiani e commercianti, per le quali la quota di contributi versata dal titolare per conto del collaboratore è da quest’ultimo deducibile se effettuata la rivalsa, così non accade nell’ambito delle imprese familiari in agricoltura.
Da sempre la figura dell’azienda agricola è riconducibile alla forma di impresa condotta a livello di azienda familiare all’interno della quale operano, nella maggior parte dei casi, oltre all’imprenditore agricolo, il coniuge, i parenti e gli affini in qualità di coadiuvanti/collaboratori.
Ai fini previdenziali, i contributi Inps (ex gestione SCAU) sono corrisposti dal coltivatore diretto, titolare dell’impresa familiare, sia per la sua posizione personale sia per eventuali membri del nucleo familiare che partecipano all’interno dell’impresa familiare (art. 2 L. 9/1936).
Particolare attenzione riguarda la deducibilità ai fini delle imposte dirette di tali contributi. Ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. e) del Tuir sono deducibili dal reddito “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge”, tra i quali rientrano i contributi versati alla gestione lavoratori autonomi in agricoltura per coltivatori diretti e coadiuvanti. Sono esclusi “in ogni caso” i contributi agricoli unificati ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. a) del Tuir.
La corretta qualificazione di deducibilità dei contributi si articola su due fronti: contributi versati per conto proprio e contributi versati per conto di altri.
I contributi versati per conto proprio, se versati “in ottemperanza a disposizioni di legge”, ovvero contributi “LAA”,...