Indennità disoccupazione agricola e CISOA, istruzioni Inps
I periodi di Cassa integrazione agricola non sono conteggiati per il raggiungimento di 90 giornate nell'anno e sono equiparati al lavoro per la DS agricola (circ. Inps n. 149/2025).
Nella circolare n. 149/2025, inizialmente l'Inps ricorda che, con la L. 113/2025, di conversione del D.L. 92/2025, è stato disposto che per le sospensioni o le riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1.07.2025 e il 31.12.2025, la CISOA per intemperie stagionali, è riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto, a prescindere dal raggiungimento del requisito di 181 giornate lavorative.In questi casi, la CISOA è concessa dalla Struttura dell'Inps territorialmente competente e viene erogata direttamente dall'Istituto.Quindi, vengono illustrati gli effetti della disciplina di cui all’art. 10-bis, c. 2 D.L. 92/2025 sul calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari e delle caratteristiche principali della materia. Come fatto cenno in precedenza, l’art. 10-bis, c. 2 D.L. 92/2025 prevede che sia gli operai agricoli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato possono accedere alla CISOA per intemperie stagionali, oltre che nel caso di sospensione per l’intera giornata, anche nel caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto, e i relativi periodi fruiti a tale titolo sono equiparati al...