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Imposte e tasse 16 Settembre 2021

Indennità transattive secondo Assonime

La circolare 26/2021 dedicata al trattamento Iva in materia, confutando l'atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate che spesso è orientata a tassare gli accordi in quanto tali.

Nella recente circolare 26/2021, Assonime ricorda l'importanza degli accordi transattivi quali strumenti deflattivi del contenzioso. Per tale ragione, pesa il silenzio dell'Agenzia delle Entrate che non ha mai formato un documento organico, limitandosi a un'analisi caso per caso in una serie di interpelli. In effetti, risulta estremamente complesso catalogare ai fini Iva gli accordi transattivi e d'altra parte l'analisi caso per caso comporta distorsioni interpretative rilevanti. Inoltre, non sarebbe corretto applicare l'Iva in tutti i casi, sia perché l'imposta non è sempre neutrale, sia perché tale comportamento spesso comporta rischi rilevanti. Assonime fa notare che esistono casi netti come quelli nei quali la lite verte sul valore della fornitura, o come quelli nei quali una parte paga un corrispettivo specifico per risolvere il contratto. In tali casi sarebbe certamente dovuta l'imposta. In altri casi, la lite verte sulla determinazione di una somma richiesta a titolo risarcitorio e l'imposta non sarebbe dovuta (a meno di configurare l'Iva come un'imposta d'atto). Eppure, l'Agenzia delle Entrate, in alcuni interpelli, ha sostenuto che, in presenza di transazioni, si verifica sempre una prestazione di servizi consistente nell'obbligo di non intraprendere un'azione legale. Se così fosse, considera Assonime, l'Iva sarebbe sempre dovuta per la semplice minaccia della lite....

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