Altre imposte indirette e altri tributi
16 Gennaio 2026
Indennizzo al socio uscente nelle associazioni professionali
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 3/2026, ha chiarito che l’accordo tra professionisti associati per l’indennizzo del socio uscente, se perfezionato per corrispondenza, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e all’imposta proporzionale del 3%.
Con la risposta all’interpello 13.01.2026 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un tema di notevole rilievo pratico per le associazioni tra professionisti, ovvero il trattamento fiscale applicabile all’accordo con cui viene liquidato un indennizzo al socio che cessa l’attività per pensionamento ai fini dell’imposta di registro. Il caso analizzato ha riguardato uno studio notarile costituito in forma associativa, i cui patti prevedevano, in caso di pensionamento di un associato, il diritto a percepire una somma a titolo di indennizzo a carico dell’associazione. In particolare, questa somma veniva determinata consensualmente tra le parti residue e il socio uscente e corrisposta in 60 rate mensili, senza la stipula di una scrittura privata formale, ma con perfezionamento dell’accordo mediante scambio di corrispondenza (modalità espressamente ammessa dai patti associativi e non vietata a pena di nullità dal Codice Civile). In questo contesto, l’interpello si è concentrato su 2 aspetti fondamentali, ovvero la necessità di registrare l’accordo e il regime dell’imposta di registro applicabile. I professionisti istanti chiedevano l’applicazione dell’art. 4 della Tariffa, parte I D.P.R. 131/1986, che disciplina gli atti delle società e delle associazioni prevedendo l’applicazione dell’imposta fissa di registro in misura fissa (200 euro) con obbligo di registrazione solo in caso d’uso per gli atti formati per corrispondenza (art. 1 della...