La Cassazione (Cass. Civ., Sez. V, ord. 8.06.2023, n. 16318) ha ribadito un principio di diritto che dovrebbe ritenersi assodato, ma la cui applicazione costituisce da sempre oggetto di dispute tra Amministrazione Finanziaria e contribuente: si tratta, nello specifico, del rispetto del criterio di competenza temporale dell’imputazione degli elementi reddituali.
In pratica, la vicenda in commento trae spunto da una contestazione dell’Agenzia delle Entrate, avente a oggetto l'errata imputazione di costi, di pertinenza di altro esercizio. Da tale contestazione si originava un avviso di accertamento per maggior imposta e sanzioni.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado adita accoglieva il ricorso del contribuente avverso l'indicato avviso e ciò sulla base dell'osservazione per cui l'impatto della violazione sarebbe "neutro", in considerazione del fatto che la capacità reddituale effettiva non sarebbe, in ogni caso, mutata anche nell’evenienza di una corretta imputazione temporale: si era, pertanto, soltanto al cospetto di una violazione soltanto formale.
Anche in secondo grado la Corte adita in sede di gravame giungeva alla medesima conclusione, aggiungendo che l'irregolarità contestata (avente una connotazione formale) non avrebbe lo scopo di evasione.
All’esito dei giudizi di merito, non essendo stato composto il dissidio tra le parti in causa, ulteriormente alimentato da altre questioni...