Nelle regole di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate pubblicate dal Cndcec, si pone l’accento sulle differenze tra indipendenza del sindaco e del soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti.
Per lo svolgimento di un’attività di controllo come quella del sindaco e del revisore, è richiesto il mantenimento di un’integrità e obiettività di giudizio che spesso, nella pratica professionale, sono racchiusi nel concetto di indipendenza. Si evidenzia che, mentre il concetto di compatibilità - incompatibilità del collegio sindacale ha trovato ampie disamine, sia sotto il profilo dottrinale, sia giurisdizionale, purtroppo con visioni non sempre coincidenti, l’indipendenza del revisore è stata molto meno affrontata in ambito giurisprudenziale.
La Corte di Cassazione Civile, sez. I, con l’ordinanza 31.05.2019, n. 14919, ha stabilito l’invalidità della nomina del soggetto incaricato della revisione legale in una S.p.a., con il venir meno del diritto al relativo compenso, a fronte di legami professionali (nella fattispecie, l’appartenenza al medesimo studio di consulenza) con il sindaco della società conferente l’incarico. Secondo i giudici, questa relazione violerebbe la normativa in materia di indipendenza dello stesso revisore, quale delineata dal D.Lgs. 39/2010. L’interesse di tale pronuncia emerge non solo per la scarsità di precedenti giurisprudenziali in materia, bensì soprattutto dalla circostanza che i rapporti presi a base di riferimento riguardavano il collegio sindacale della società conferente l’incarico, oltre a...