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Revisione 29 Ottobre 2020

L’indipendenza del revisore dalla società sottoposta a revisione

Interessi personali, coinvolgimento nel processo decisionale, confidenzialità, intimidazione e altri casi di legge.

Le situazioni di rischio - L’art. 10, D.Lgs 27.01.2010, n. 39, individua i requisiti di indipendenza e obiettività dell’organo deputato alla revisione legale che deve astenersi (o dimettersi) dall’incarico qualora sussistano i seguenti rischi: - interesse personale; - autoriesame; - promozione degli interessi del cliente; - familiarità, confidenzialità; - minacce di intimidazione. I rischi possono essere determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra la società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa. Esaminiamole brevemente. Interesse personale - È rappresentato dal rischio che un interesse finanziario o di altra natura influenzi il giudizio professionale o il comportamento del soggetto abilitato alla revisione. Per esempio, il soggetto abilitato alla revisione presenta un'eccessiva dipendenza economica dai compensi complessivamente erogati da un cliente. Auto-riesame - Si tratta del rischio che, nell’ambito dell’incarico in corso, l’obiettività del soggetto abilitato alla revisione sia...

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