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Imposte e tasse
15 Ottobre 2019
Inesistenza e irregolarità nella notifica dell'avviso di accertamento
L'avviso, se viziato, potrà essere dichiarato nullo solo allorquando venga impugnato nei termini stabiliti e se risulterà illegittimo, potrà inficiare l'efficacia degli atti consequenziali per inesistenza di notifica.
Reciproca collaborazione e buona fede. Questi i principi a base dei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, secondo cui quest'ultimo mai potrà essere pregiudicato da atti impositivi, né mai potrà essere limitato il suo diritto alla difesa. Tante sono le cause di nullità dell'avviso di accertamento, se viziato nella sostanza e nella forma oppure se notificato senza rispettare i precetti di legge. È una materia in continua evoluzione: sebbene le cause di nullità siano espressamente previste dal D.P.R. 600/1973, ancora oggi vengono eccepiti vizi e nullità su cui la giurisprudenza non sempre concorda. L'inesistenza della notifica comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento stesso e la conseguente decadenza di tutti gli atti consequenziali.
Rari sono oramai i casi di inesistenza della notifica, posto che il legislatore ha introdotto nuove forme e metodologie operative: basti pensare all'utilizzo della posta elettronica certificata. L'inesistenza dell'avviso di accertamento comporta un'inconsapevolezza del contribuente, che si vedrà recapitare atti impositivi o esecutivi (pignoramenti, iscrizioni di ipoteche, ecc.) che limitano tanto la sua sfera patrimoniale, quanto la sua sfera personale. La conseguente falcidia del suo diritto alla difesa, accompagnata dal mancato utilizzo di questo o quello strumento deflattivo del contenzioso, potrà comunque...