La Cassazione penale, sez. III, il 23.08.2019 ha depositato la sentenza n. 36359, interessante per i casi di inesistenza soggettiva nelle operazioni commerciali. Come è noto, l'inesistenza oggettiva di un'operazione, fatturata solitamente da una cartiera a una società che procede a detrarne l'Iva e dedurne il costo, rientra sempre nelle ipotesi di reato penale. L'inesistenza soggettiva, ossia l'ipotesi in cui l'operazione venga realmente effettuata ma la fattura sia emessa da un soggetto diverso da quello che aveva effettuato l'operazione, non sempre configurava il reato penale per il soggetto che riceve la fattura.
La sentenza indicata, apportando alcune precisazioni, sancisce che, nel caso in cui le prestazioni sono rese da una società diversa da quella che poi emette la fattura, comunque si configura il reato di dichiarazione fraudolenta per il soggetto che utilizza quella fattura: si rientra nella casistica delle operazioni inesistenti salvo dimostrare l'assenza di collusione (ipotesi molto remota) tra emittente e utilizzatore delle fatture. L'art. 1, c. 1, lett. a) D.Lgs. 74/2000, infatti, recita testualmente: “per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore...