IVA 22 Agosto 2025

Infissi con IVA ordinaria per eliminazione barriere architettoniche

La risposta 212/2025 restringe il campo d'applicazione alle sole prestazioni d'appalto.

Con la risposta a interpello 19.08.2025, n. 212 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota IVA agevolata al 4% prevista per il superamento delle barriere architettoniche non si applica alle mere forniture con posa in opera di infissi, anche se conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa di settore. Il quesito era stato presentato da una società del settore bricolage che, tramite artigiani convenzionati, installava serramenti rispondenti alle caratteristiche del D.M. 14.06.1989 n. 236. Il punto 41-ter della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/72 riserva l'aliquota agevolata esclusivamente alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto finalizzate al superamento delle barriere architettoniche. Nel caso esaminato, gli infissi risultavano conformi alle specifiche tecniche dell'articolo 8.1.13 del DM 236/89, tuttavia mancava il requisito fondamentale della realizzazione attraverso contratto d'appalto. L'amministrazione ha quindi dovuto distinguere tra una cessione di beni con posa accessoria e una genuina prestazione di servizi nell'ambito di un appalto. Per operare questa distinzione, l'Agenzia ha richiamato consolidati orientamenti di prassi, molti dei quali sviluppati in relazione all'applicazione del reverse charge. Secondo questi principi, quando coesistono prestazioni di servizi e cessioni di beni, è necessario fare riferimento alla volontà delle parti espressa contrattualmente per stabilire se prevalga l'obbligazione...

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