RICERCA ARTICOLI
Contabilità e bilancio 07 Giugno 2019

Informativa dei contributi pubblici entro il 30.06, ma senza sanzioni


Entro il 30.06.2019 chi ha ricevuto contributi pubblici dovrà farne pubblicità secondo differenti modalità a seconda della propria forma giuridica: nella nota integrativa al bilancio, sul proprio sito Internet, sui portali digitali delle associazioni di categoria o addirittura sulla propria pagina Facebook (come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro 11.01.2019, n. 2). Il nuovo obbligo è stato introdotto per motivi di trasparenza dalla L. 124/2017 (art. 1, cc. 125-127). La norma è stata poi modificata dal decreto Crescita (art. 35) e commentata dalla recente nota congiunta 6.05.2019 di Assonime e CNDCEC, che ha recepito le novità appunto del decreto Crescita. Cerchiamo qui di riassumere la disciplina per punti. Soggetti beneficiari (destinatari dell'obbligo di pubblicità): devono adempiere agli obblighi di pubblicità: - associazioni nazionali di protezione ambientale, dei consumatori e degli utenti, ONLUS, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri; - società di capitali tenute alla redazione della nota integrativa in forma ordinaria; - società di capitali che redigono la nota integrativa in forma abbreviata o micro; - società di persone, ditte individuali; Forma di pubblicità: - la prima categoria di beneficiari (associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali) deve pubblicare i contributi sul proprio sito Internet o analoghi...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.