Entro il 30.06.2019 chi ha ricevuto contributi pubblici dovrà farne pubblicità secondo differenti modalità a seconda della propria forma giuridica: nella nota integrativa al bilancio, sul proprio sito Internet, sui portali digitali delle associazioni di categoria o addirittura sulla propria pagina Facebook (come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro 11.01.2019, n. 2). Il nuovo obbligo è stato introdotto per motivi di trasparenza dalla L. 124/2017 (art. 1, cc. 125-127). La norma è stata poi modificata dal decreto Crescita (art. 35) e commentata dalla recente nota congiunta 6.05.2019 di Assonime e CNDCEC, che ha recepito le novità appunto del decreto Crescita. Cerchiamo qui di riassumere la disciplina per punti.
Soggetti beneficiari (destinatari dell'obbligo di pubblicità): devono adempiere agli obblighi di pubblicità:
- associazioni nazionali di protezione ambientale, dei consumatori e degli utenti, ONLUS, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
- società di capitali tenute alla redazione della nota integrativa in forma ordinaria;
- società di capitali che redigono la nota integrativa in forma abbreviata o micro;
- società di persone, ditte individuali;
Forma di pubblicità:
- la prima categoria di beneficiari (associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali) deve pubblicare i contributi sul proprio sito Internet o analoghi...