I contribuenti ai quali è stato notificato un provvedimento di cessazione della partita IVA sono esclusi dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento.
In particolare, l'art. 2 D.L. 26.10.2019, n. 124 inserisce, all'interno dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, 3 nuovi commi (2-quater, 2-quinquies e 2-sexies), in materia di compensazione dei crediti, i quali stabiliscono l'esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita Iva dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti; lo stesso vale per i destinatari di provvedimenti di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. Ne discende che, ai sensi del comma 2-quater, ai soggetti destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, notificati ai sensi dell'art. 35, c. 15-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633, è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione all'interno del modello F24, a prescindere dalla tipologia e dall'importo.
Qualora i crediti non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, l'esclusione rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata, ovvero fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.
Inoltre, ai sensi del comma 2-quinquies, nemmeno i soggetti...