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Imposte e tasse 01 Ottobre 2019

Inps fuori dalle liti pendenti


Una recente sentenza della Cassazione (18.09.2019, n. 23301) ha sancito, rigettando l'opposizione a ruolo del contribuente, che la definizione processuale tra Agenzia delle Entrate e contribuente ha valore solo per questi 2 soggetti, ma non chiude in alcun modo le pretese contributive dell'Inps. La definizione impugnata aveva oggetto, ai sensi dell'art. 12 D.L. 98/2011, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e si perfezionava con la presentazione della domanda e il versamento delle seguenti somme alla data di presentazione della domanda: • 150 euro se il valore della lite non superava i 2.000 euro; • se invece superava i 2.000 euro: il 10% del valore della lite se era soccombente l'Agenzia (nell'ultima pronuncia); il 50% del valore della lite se era soccombente il contribuente (nell'ultima pronuncia); il 30% se non era ancora stata resa una pronuncia. Tale definizione agevolata delle liti aveva solo lo scopo di liberare e concentrare le risorse dell'Agenzia, concludendo i procedimenti di natura precontenziosa con il versamento delle suddette somme in percentuale. Tant'è che quando il legislatore ha voluto estendere la deflazione anche all'Inps l'ha fatto esplicitamente, dedicando una norma apposita (art. 38 D.L. 98/2011). La definizione concordata del giudizio tributario, pertanto, non estende i suoi effetti sulla rideterminazione del presupposto...

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