Esce sconfitto l'Inps dalla recente sentenza della Cassazione n. 21540/2019 in tema di assoggettabilità a contribuzione artigiani o commercianti dei redditi percepiti da socio di società a responsabilità limitata.
Per ben comprendere l'anima della questione è doveroso ripercorrerne la storia normativa. La L. 233/1990 (art. 1, c. 1) aveva stabilito che i contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti dovessero essere calcolati sul reddito annuo derivante dall'impresa che dava titolo all'iscrizione nella relativa Gestione. La conseguenza, sotto il profilo pratico, era che il titolare di una ditta individuale che avesse anche una partecipazione in una società dove non prestava attività lavorativa, doveva pagare i contributi previdenziali soltanto sul reddito della ditta individuale. Successivamente, il D.L. 384/1992 (art. 3-bis), modificando la previgente impostazione, stabiliva che i contributi previdenziali dovessero essere calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef. Sulla base di questa disposizione, l'Inps aveva iniziato a chiedere l'assolvimento dei contributi anche sui redditi da partecipazione in società di capitali, a prescindere dall'apporto lavorativo. È noto come nelle società di capitali, il reddito (tranne il caso di opzione per il regime di trasparenza) non viene imputato pro-quota ai soci, ma...