La liquidazione coatta amministrativa è qualificata quale procedimento concorsuale amministrativo che si applica ai soli casi previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 297 del Codice della crisi, se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o (raro) dell'impresa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento del centro degli interessi principali, intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza, non rileva ai fini della competenza. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della procedura di liquidazione. Prima di provvedere in tal senso, tuttavia, il tribunale deve sentire il debitore, nonché l'autorità che ha la vigilanza sull'impresa. La sentenza è comunicata entro 3 giorni, a norma dell'art. 136 c.p.c., all'autorità competente affinché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE.
Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, con ricorso da...