L'emergenza Covid-19, che ha profondamente ridisegnato le abitudini sociali e le prassi economiche, ha flagellato in maniera particolare il settore della ristorazione. Le chiusure generalizzate al pubblico e la sola possibilità di consegnare cibi da asporto hanno oggettivamente penalizzato il comparto e il relativo indotto, in termini sia occupazionali, sia commerciali. Oltretutto, allo stato dei fatti una ripresa a pieno regime appare non vicina né semplice.
Ciò premesso, lo scorso 18.11.2020, con specifica interrogazione parlamentare in Commissione finanze alla Camera dei Deputati, si chiedeva “… se non si ritenga opportuno allineare l'aliquota Iva da asporto a quella da tavolo, così da evitare ulteriori aggravi a carico dei consumatori”. La risposta del Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze ha confermato che la somministrazione presuppone la consumazione in loco degli alimenti (salvo il caso del catering), mentre le vendite da asporto sono cessioni di beni a tutti gli effetti, con la conseguenza che scontano l'aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto (cfr. art. 6 Regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio dell'Unione Europea). La risposta, tuttavia, forniva una precisazione: “Tenuto conto che la riduzione dei coperti per il rispetto degli stringenti vincoli igienico-sanitari per la somministrazione in loco degli alimenti, la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative, mediante le quali i titolari dei suddetti esercizi possono svolgere la loro attività, anche se dotati di locali, strutture, personale e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell'attività di somministrazione, abitualmente svolta dagli stessi” … “entrambe le ipotesi possono rientrare nell'applicazione delle aliquote ridotte, ai sensi del punto 12-bis o ai sensi del punto 1 dell'allegato III della direttiva Iva che elenca beni e servizi ai quali è possibile applicare l'aliquota ridotta in conformità dell'art. 98 della direttiva Iva”.
Uno spiraglio di ragionevolezza, in un tempo così cupo. È intervenuta sul punto, però, l'Agenzia delle Entrate (interpello 14.12.2020, n. 581) la quale, richiamando esaustiva mole di sentenze comunitarie, norme e prassi domestica (cfr. risoluzione 17.11.2016, n. 103/E; principio di diritto 22.02.2019, n. 9; risoluzione 1.08.2000, n. 124/E), giunge a conclusioni diametralmente opposte: nei casi di consumo dei prodotti nei locali, l'operazione può essere qualificata come una somministrazione di alimenti e bevande, con applicazione dell'aliquota ridotta del 10%. Al contrario, nei casi di asporto dei prodotti, le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente dal punto di vista dell'applicazione dell'Iva e assoggettate ciascuna all'aliquota propria (ridotta o ordinaria), dovendosi altresì escludere che una delle cessioni di beni inserite nella confezione configuri un'operazione principale, ai fini Iva, rispetto alle altre cessioni. A tal riguardo, ricorda l'Agenzia delle Entrate, in linea generale, un'operazione economica che comprende più elementi deve essere considerata come costituita da diverse prestazioni e/o cessioni distinte e indipendenti, che devono essere valutate separatamente (in tal senso, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenze del 29.03.2007, C-111/05, C-461/08, C-276/09), con eccezione delle operazioni complesse in virtù della natura unitaria dell'operazione stessa (cfr. sentenza C-41/04), situazione che non si ravvisa nel caso in esame.
In linea di diritto, ineccepibile; nel merito, piove sul bagnato. L'aumento di prezzo, fino a un potenziale differenziale Iva del 12%, è un ulteriore aggravio per i consumatori e, per l'effetto, potrebbe scoraggiare l'acquisto di pasti da asporto. Dal punto di vista operativo, sul documento potrebbero essere esposte fino a 3 aliquote: per esempio, il 22% per la birra, il 10% per il prosciutto, il 4% per il pane, mentre la consumazione in loco avrebbe previsto l'unica aliquota del 10%. Appare evidente l'aumento di prezzo per il consumatore finale, oltre all'aggravio amministrativo per l'esercente, costretto a suddividere gli importi. In altri termini, solo quando oggetto dell'asporto sono alimenti ad aliquota 10%, non si avrà nessuna variazione rispetto alla consumazione all'interno del locale.
È appena il caso di sottolineare che la risposta ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, ossia l'interpello n. 581/2020, “prevale” su quanto osservato in sede di interrogazione parlamentare: in caso di controlli, infatti, l'Amministrazione Finanziaria non potrà che attenersi ai propri documenti di prassi e, per l'effetto, l'aliquota Iva da applicare sull'asporto non è genericamente il 10% ma, come puntualizzato nel citato interpello, “l'aliquota propria (ridotta o ordinaria)” prevista per i singoli beni.
