Le integrazioni al regime 42 di importazione, con la pubblicazione delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale UE, rendono più efficaci i controlli documentali sull’effettiva consegna delle merci in altro Stato UE.
Il codice doganale unionale (Reg. UE 952/2013) prevede la possibilità di importare merci in uno Stato membro, ma destinate a un soggetto residente di un altro Stato membro applicando il cosiddetto regime 42. Il regime doganale 42 è utilizzato dagli importatori per ottenere l’esenzione Iva quando i beni importati sono destinati a essere trasportati in un altro Stato membro per essere ivi immessi in consumo. L’Iva è dovuta nello Stato membro di destinazione.Una prima modifica all’art. 67 D.P.R. 633/1972 (con l’art. 8, c. 2, lett. i) L. 15.12.2011, n. 217) ha introdotto i cc. 2-bis e 2-ter, volti a disciplinare le operazioni di importazione in regime 42 per ciò che concerne gli obblighi informativi dell’importatore e, in particolare:- il numero di identificazione Iva attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro (informazione obbligatoria per ogni operazione);- idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione (a richiesta dell’amministrazione doganale).Il primo obbligo informativo permette alle autorità competenti di poter verificare l’assolvimento successivo da parte dell’importatore dell’inserimento dell’operazione sugli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni intra-unionale.Il secondo consiste in un controllo più stringente dell’amministrazione doganale sulla realtà dell’operazione di immissione in libera pratica e cioè se la merce importata sia giunta...