La stabile organizzazione (Branch) non è un soggetto autonomo, bensì un'articolazione organizzativa della casa madre, insediata nel territorio dello Stato estero, con lo scopo di esercitare in tutto o in parte l'attività dell'impresa medesima. È un istituto prettamente fiscale che indica il radicamento in uno Stato da parte di un'impresa non residente; pertanto, non è un'entità autonoma e distinta rispetto alla casa madre, ma una diramazione amministrativa della stessa quindi senza personalità giuridica indipendente. Si tratta nella sostanza di un centro di imputazione di effetti fiscali, utile al fine di individuare e tassare il reddito prodotto nel Paese ospitante o, più correttamente, il reddito prodotto dalla casa madre in detto Paese attraverso propri mezzi o personale.
Nell'ambito della normativa fiscale italiana, la stabile organizzazione viene definita all'art. 162 D.P.R. 917/1986 che è conforme a quanto stabilito nell'art. 5, paragrafo 1 del Modello Ocse che a sua volta è ripreso nelle convenzioni contro le doppie imposizioni: secondo la convenzione, perché vi sia stabile organizzazione ci deve essere una forma di radicamento nel Paese o un collegamento significativo. Questo collegamento è rappresentato dalla “sede fissa d'affari”. Per "sede d'affari" si intende uno spazio circoscritto in cui viene esercitata...