Indetraibile l’Iva computata sulle spese straordinarie di ristrutturazione aventi a oggetto interventi di radicale modificazione dell’immobile, condotto in locazione per lo svolgimento di attività professionale.
La questione sulla detraibilità Iva, scaturente da acquisti correlati alla ristrutturazione di un immobile condotto in locazione e adibito a studio professionale, dà luogo a un continuo dibattito, sia dottrinale, che giurisprudenziale, che trova la sua soluzione nella corretta individuazione della tipologia di intervento realizzato in fase di ristrutturazione immobiliare.
Sul tema, risulta essersi recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, Sez. V, ord. 11.05.2022, n. 14853.
In tale occasione, gli Ermellini hanno avuto modo di precisare che la legittimità della detrazione dell’Iva è condizionata al fatto che siano effettuati interventi di ristrutturazione, aventi a oggetto il mero adattamento dei locali condotti in locazione, per lo svolgimento di attività professionale e non anche quelli che eccedano alla finalità descritta.
Chiarito il principio normativo di riferimento, ha trovato, pertanto, piena conferma l’orientamento del giudice di merito, che aveva opportunamente qualificato il costo oggetto di contestazione come “spesa straordinaria”, riguardante in pratica una completa ristrutturazione dell'immobile, che, in quanto tale, doveva ritenersi di competenza del proprietario dell'immobile (nel caso in specie: il locatore) e non già del locatario libero professionista.
In realtà, nella vicenda in commento, un fattore rilevante, ma non determinante, era rappresentato...