Intestazione utenze domestiche e definizione di residenza fiscale
La sola intestazione di utenze correlate al possesso di immobili e il compimento di atti negoziali non rappresentano elementi sufficienti a sostegno del mantenimento della residenza nello Stato.
Non può essere condiviso l’orientamento interpretativo dell’Amministrazione Finanziaria in base al quale l’intestazione di utenze domestiche, il possesso di immobili e il compimento di atti negoziali riferibili a tali relazioni, non possono essere ritenuti fattori sufficienti per stabilire che un determinato soggetto abbia mantenuto nel territorio dello Stato il centro principale dei suoi affari e interessi economici e di conseguenza debba ritenersi residente. Si tratta di un'interpretazione, oltre che eccessivamente restrittiva, anche evidentemente errata.
Tale conclusione si trae in maniera inequivoca dall’ordinanza della Cassazione 17.05.2022, n. 15895. Tale presa di posizione, al di là dell’autorità della fonte, risulta pienamente condivisibile per svariati motivi. Infatti, la nozione di residenza a fini fiscali non presuppone l'instaurazione di una rete di interessi e affari in via esclusiva con uno Stato, ma si fonda sull'individuazione di ben altri parametri, essenzialmente ancorati su fattori quali la prevalenza sia qualitativa, sia quantitativa, di quelle che possono essere definite come le relazioni e dei rapporti economici normalmente realizzati in uno Stato piuttosto che in un altro.
Per la corretta individuazione del domicilio e della residenza - ai fini fiscali - va quindi operata una valutazione globale di quelli che possono essere gli interessi personali e lavorativi (imprenditoriali) del...