Una buona notizia: il principio “only once” comincia a trovare concreta applicazione. Gli Intra 2-bis, per gli elenchi relativi agli acquisti dal 2026, rimangono solo per chi supera la nuova soglia trimestrale di 2 milioni di euro che sostituisce la precedente di 350.000 euro. Lo sancisce la nuova determina 3.02.2026, n. 84415 dell’Agenzia delle Dogane, dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Istat.
Modulistica e istruzioni rimangono le solite, in vigore dal 2022, anche se, come di consueto, si attende (a giorni) l’aggiornamento del software. Vediamo le regole.
Intra 2-bis - Dal 2018 la sezione assume valenza “ai soli fini statistici” (provv. n. 194498/2017, par. 1), cioè interessa all’Istat, giacché per Entrate e Dogane gli acquisti intracomunitari di beni sono comunque acquisiti tramite l’esterometro (spesometro nel 2017-2018).
L’elenco rimane obbligatorio “anche per finalità statistiche” (art. 50, c. 6 D.L. 331/1993) tramite gli Intrastat, ma a partire dagli elenchi in scadenza dal 25.02.2026 (art. 4 nuova determina) e, quindi, a partire da quelli di gennaio 2026, l’obbligo vige (art. 1) solo in capo ai soggetti per i quali “l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno 1 dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro” (non più, quindi, 350.000 euro). Il motivo di questa semplificazione è scritto nel provvedimento stesso: l’Istat dispone (dal 2022) della nuova fonte di micro-dati (MDA) derivante dagli elenchi delle cessioni intracomunitarie verso l’Italia (cioè gli elenchi mandati al VIES dai fornitori UE); l’Istat riceve mensilmente dall’Agenzia delle Entrate anche i “dati fattura” del citato esterometro.
Esempio. Per la novità in analisi, il 25.02.2026 non è quindi obbligato a presentare l’Intra 2-bis di gennaio 2026 chi, nel I, II, III e IV trimestre 2025, non ha rilevato acquisti intracomunitari di beni (in nessuno dei 4 trimestri) pari o superiori ai citati 2 milioni. I trimestri sono mobili e si ritiene siano inoltre confermate le regole per cui (nota Agenzia delle Dogane 20.02.2018, n. 18558/RU), nel caso di superamento nel corso di un trimestre (ad esempio, febbraio 2026), il soggetto passa da esonerato a obbligato mensile fin “dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata” mantenendo l’esonero per i mesi precedenti (obbligo per marzo, entro il 26.04.2026).
Altre regole da ricordare - Gli Intra 2-bis devono imbarcare anche i movimenti (in entrata) a scopo di lavorazione. Dal 2022 gli Intra 2 non possono più essere presentati con periodicità trimestrale (non esiste più). La compilazione delle colonne 11 (valore statistico), 12 (condizioni di consegna) e 13 (modo di trasporto) rimane non obbligatoria per chi, nell’anno precedente, non ha superato la soglia di 20 milioni di euro di arrivi (intendendo per tali non solo gli acquisti di beni ma anche i movimenti a scopo di lavorazione). La colonna 11 va comunque compilata quando non c’è un acquisto ma altro movimento solo statistico (i.e. lavorazione con rientro).
Non vanno indicati gli acquisti in triangolare comunitaria semplificata (dove IT è il promotore) perché i beni non arrivano in Italia.
La “competenza” Intra 2-bis (lo precisano, anche se con terminologie un po’ più elaborate, le istruzioni in vigore dal 2022) può seguire la tempestiva registrazione Iva (salvo il caso in cui scatti l’autofattura art. 46, c. 5) oppure il mese di arrivo dei beni (unica soluzione quando il movimento non rappresenta un acquisto intra).
Altri elenchi - Il nuovo provvedimento non introduce novità per gli altri elenchi e quindi (in sintesi) si ricorda che: per gli Intra 2-quater la soglia di esonero rimane a 100.000 euro trimestrali (se mai superata in nessuno dei 4 trimestri precedenti); per gli Intra 1-bis e gli Intra 1-quater, la presentazione è, invece, sempre obbligatoria ed è trimestrale se in nessuno dei 4 trimestri precedenti non si è superata l’autonoma soglia di 50.000 euro, con obbligo di upgrade a mensile, fin dal mese in corso, in caso di superamento.
