L'interpello n. 501/2021 si occupa di un caso di inversione contabile alla quale è stata applicata la sanzione formale di 250 euro, riducibile con il ravvedimento operoso.
Spesso succede che società multinazionali non stabilite in Italia fatturino prestazioni di servizio ai clienti italiani esponendo l'Iva e utilizzando una partita Iva italiana (rappresentante fiscale o identificazione diretta). Questo comportamento, beninteso, è corretto in presenza di clienti italiani non soggetti passivi di imposta, ma è errato quando il cliente è un soggetto passivo.
In questo caso, infatti, l'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 richiede, obbligatoriamente, che il destinatario della fattura proceda all'inversione contabile.
Con l'interpello n. 501/2021 un contribuente rappresenta all'Agenzia delle Entrate di aver ricevuto e contabilizzato una fattura con Iva esposta, emessa da un soggetto non stabilito. Il contribuente, dopo aver detratto l'Iva, insospettito dal fatto che la fattura ricevuta fosse cartacea ha contattato il fornitore. In questo modo il cliente italiano è venuto a sapere che l'Iva era stata regolarmente assolta dal fornitore, ma che questo non disponeva di una stabile organizzazione in Italia, motivo per cui la fattura era cartacea. L'Iva, invece, doveva essere assolta in inversione contabile. Si era, pertanto, verificato un errore ma nessuna evasione di imposta.
In tali casi la legge sulle sanzioni amministrative (art. 6, c. 9-bis.1 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471) dispone unicamente l'applicazione della sanzione amministrativa di 250 euro, riducibile mediante l'istituto del...