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Imposte e tasse 30 Settembre 2021

Investimenti in beni strumentali, il punto dell'Agenzia delle Entrate

Con diverse risposte a istanza di interpello sono stati forniti chiarimenti in ordine all'ambito temporale e al cumulo con altre agevolazioni.

Con 3 risposte a istanza di interpello, rispettivamente le nn. 602, 603 e 604 del 17.09.2021, l'Agenzia delle Entrate ha nuovamente fornito chiarimenti in materia di credito di imposta per investimenti in beni strumentali, riprendendo di fatto concetti e principi già espressi con la circolare 9/E dello scorso luglio. I primi 2 interpelli sciolgono ogni dubbio in ordine al comportamento da adottare nei casi in cui l'effettuazione degli investimenti in beni strumentali ricade nell'arco temporale dal 16.11.2020 al 30.06.2021. Si tratta del periodo in cui si sovrappongono e dunque coesistono 2 differenti discipline: la disciplina di cui all'art. 1, cc. 184-197, L. 190/2019 (legge di Bilancio 2020) che agevola gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020 (entro il 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il venditore accetti l'ordine e l'acquirente effettui il pagamento di acconti in misura almeno pari 20% del costo di acquisizione); la disciplina di cui all'art. 1, cc. 1051-1063, L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) che agevola gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (entro il 30.06.2023 a condizione che l'ordine sia accettato e gli acconti del 20% pagati entro il 31.12.2022). Nel periodo in cui si sovrappongono le 2 discipline l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la data del 15.11.2020 fa da spartiacque per...

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