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Imposte e tasse 07 Aprile 2021

Invio contestuale degli avvisi e della proposta di definizione

Chi non riceve la proposta di definizione degli avvisi bonari ma direttamente la cartella, deve impugnarla entro 60 giorni per poter usufruire dei vantaggi previsti dalla sanatoria di cui all'art. 5, D.L. 41/2021.

Il D.L. 41/2021, all'art. 5, in considerazione dei gravi effetti economici causati dal Covid-19 e al fine di sostenere le partite Iva in difficoltà, ha previsto la definizione agevolata delle somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972. Si tratta per l'appunto degli avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate e, guardando alle novità contenute nel Decreto Sostegni, riguarda: • avvisi elaborati entro il 31.12.2020 e non inviati per effetto della sospensione delle attività di riscossione, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017; • comunicazioni elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018. La pace fiscale degli avvisi bonari è rivolta ai soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23.03.2021) e nel caso di riduzione maggiore del 33% del volume d'affari del 2020 rispetto al 2019. Le proposte di definizione degli avvisi bonari saranno inviate dall'Agenzia delle Entrate unitamente alle ordinarie comunicazioni di irregolarità. L'importo da pagare, senza sanzioni e somme aggiuntive, sarà pari al debito originario, da saldare entro i termini ordinari previsti per il pagamento di somme dovute a seguito di controlli automatizzati. Chi non salda...

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