Trasferimento per esigenze proprie e successiva cessione in reverse. Il quesito formulato era volto a comprendere se, in tale ipotesi, rilevassero entrambe le operazioni ai fini dell’esterometro, della LiPe e della dichiarazione annuale Iva. L’Agenzia conferma che entrambe le operazioni:
- vanno in LiPe nel solo rigo VP2 (si tratta, infatti, rispettivamente di un’operazione non imponibile e di un’operazione non territoriale);
- vanno in dichiarazione annuale rispettivamente nel campo VE30 (campo 3) e nel rigo VE34 (in tal caso il volume d’affari risulta amplificato ma è così fin dal 2013);
- vanno trasmesse allo SdI (XML), pur in funzione di adempimenti diversi.
- il soggetto stabilito, per l’operazione di trasferimento assimilata a cessioni intracomunitarie (N3.2) su sé stesso, è obbligato ad emettere fattura elettronica TD01 inserendo, nel blocco “cessionario/committente”, il proprio numero di partita Iva dell’identificazione diretta o rappresentanza fiscale nel diverso Stato di destino (idem nel caso di stabile organizzazione) e, nel campo 1.1.4 “CodiceDestinatario”, il proprio codice per il recapito della fattura stessa;
- rientra, invece, nell’alveo dell’esterometro l’ulteriore cessione (quella economica) operata al soggetto passivo stabilito nello Stato estero, indicando natura N2.1 nell’ipotesi di cui art. 21, c. 6-bis, lett. a) ovvero quando nel Paese del cessionario opera il reverse charge (in altri termini, verso un soggetto non stabilito non è obbligatoria la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo nel caso in analisi della fattura analogica, e il flusso XML compilato a 7X, considerato che lo SdI non recapita nulla oltre confine, rappresenta pertanto la mera comunicazione al Fisco).
Cessione nei confronti di un soggetto estero non debitore. A non convincere a pieno è, invece, il successivo passaggio ove l’Agenzia precisa che “resta fermo che l’obbligo comunicativo di cui all’art. 1, c. 3-bis … sussiste anche nell’ipotesi di cessione nei confronti di un soggetto stabilito all’estero non debitore dell’imposta nel Paese Ue”. Per questa cessione, ferma restando l’irrilevanza nella dichiarazione Iva italiana, il cedente dovrà, infatti, emettere fattura dalla posizione del Paese in cui si trovano i beni (e non dall’Italia); l’Agenzia delle Entrate, che non ha fornito istruzioni tecniche sulla declarata compilazione dell’esterometro scorda, forse, che non più tardi dello scorso 1.10.2022 (si veda Ratio Quotidiano del 19.09.2022) ha attivato lo scarto dei flussi (errore 00476) contenenti “IdFiscale” sia del cedente che del cessionario diversi da IT.
