Si conferma a regime, per l’anno 2022, il limite di compensazione orizzontale di 2 milioni (già disposto in via temporanea per il 2021, mentre il 2020 era a 1 milione e in precedenza 700.000). I 2 milioni valgono sia per il credito annuale sia per i crediti trimestrali 2022.
Si ricorda che, è possibile presentare il Modello IVA TR relativo al I trimestre 2022 se il credito Iva è superiore a 2.582,28 euro.
È possibile chiedere il credito a rimborso o in compensazione. Se si chiede in compensazione:
- entro i 5.000 il credito si può utilizzare solo dopo aver presentato il modello e senza apposizione di visto di conformità;
- oltre i 5.000 il credito si può utilizzare solo a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione telematica del modello, dotata di visto di conformità. Il superamento dei 5.000 si intende riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta; pertanto, se già al I trimestre 2022 si superano i 5.000 si dovrà apporre il visto anche nei modelli TR dei successivi trimestri anche se nel singolo trimestre il credito sarà inferiore alla soglia suddetta.
- entro i 30.000 è possibile ottenerlo senza apporre né visto né garanzia, né altro;
- oltre i 30.000 è invece necessario dotare il modello di visto di conformità o alternativamente della sottoscrizione dell’organo di controllo oppure se non si appone il visto si deve presentare la garanzia. Inoltre, va redatta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.
Anche questa soglia, ossia i 50.000, ai fini dei rimborsi richiesti nel 2022, deve essere considerata cumulativa per tutti i crediti Iva, sia annuale che i trimestrali 2022.
