Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 13.06.2023, n. 210441 definisce le modalità con cui vengono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, dei dati inerenti alle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile presenza delle irregolarità seguenti:
- mancata presentazione della dichiarazione Iva per il periodo di imposta 2022;
- presentazione stessa senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel medesimo periodo. Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40).
Si tratta in altri termini di comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo.
Rilevata l’anomalia, l’Agenzia delle Entrate trasmette mediante Pec una comunicazione al contribuente, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso. La stessa comunicazione è consultabile anche all’interno del cassetto fiscale e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Il destinatario della comunicazione può richiedere chiarimenti o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, avvalendosi eventualmente degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.
Chi non ha presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2022 può regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 30.04.2023, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’art. 13, c. 1 lett. c) D.Lgs. 472/1997.
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2022 senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, invece, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’art. 13, c. 1 lett. a-bis) D.Lgs. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter D.P.R. 600/1973.
Rilevata l’anomalia, l’Agenzia delle Entrate trasmette mediante Pec una comunicazione al contribuente, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso. La stessa comunicazione è consultabile anche all’interno del cassetto fiscale e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Il destinatario della comunicazione può richiedere chiarimenti o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, avvalendosi eventualmente degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.
Chi non ha presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2022 può regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 30.04.2023, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’art. 13, c. 1 lett. c) D.Lgs. 472/1997.
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2022 senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, invece, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’art. 13, c. 1 lett. a-bis) D.Lgs. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter D.P.R. 600/1973.
