Gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e all’autoproduzione/autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1.01.2026, possono usufruire della maggiorazione delle quote di ammortamento (e dei canoni di locazione finanziaria) del 180% fino a 2,5 milioni di euro, ai sensi dell’art. 1, cc. 427-436 L. 199/2025.
Per l’accesso al beneficio occorre presentare, dal portale “Nuovo Piano Transizione 5.0” sul sito del GSE, 3 comunicazioni in sequenza:
- la prima preventiva;
- la seconda di conferma entro 60 giorni dalla ricevuta di esito positivo della precedente con il versamento di almeno il 20% di acconto sul costo di acquisto (o con la stipula del contratto di locazione finanziaria);
- la terza di completamento dell’investimento. Per completamento si intende la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025, secondo le regole generali previste dall’art. 109, cc. 1 e 2 del Tuir (consegna o spedizione per i beni mobili), a prescindere dai principi contabili adottati, e data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di 10 giorni dall’invio delle singole comunicazioni.
La maggiorazione del beneficio è riconosciuta a decorrere dal periodo d’imposta in cui viene inviata la comunicazione di completamento, subordinatamente all’esito positivo della verifica da parte del GSE. Pertanto, per usufruire dell’iperammortamento per l’anno di imposta solare 2026, entro il 31.12.2026 deve arrivare la ricevuta di presentazione con esito positivo dell’invio della comunicazione di completamento.
Si evidenzia che al momento non è ancora possibile presentare la terza comunicazione, ma occorre preparare tutta la documentazione necessaria. Nella comunicazione di completamento, infatti, il contribuente dichiara che a quella data è avvenuta l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura ed è in possesso della certificazione contabile e della perizia tecnica asseverata, indipendentemente dal valore dell’investimento.
La certificazione contabile evidenzia l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa ed è rilasciata da un revisore legale iscritto nella sezione A del registro di cui all’art. 8 D.Lgs. 39/2010 e dotato di idonea garanzia.
La perizia tecnica asseverata, rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti negli appositi albi, attesta le caratteristiche tecniche dei beni per includerli negli allegati e l’interconnessione, nonché le caratteristiche dei beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Le caratteristiche possono essere comprovate anche mediante attestazione, corredata da un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
