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24 Giugno 2026
Iperammortamento e fonti rinnovabili: vincoli e fotovoltaico
Il legislatore subordina l'accesso all’iperammortamento per le energie rinnovabili a stringenti requisiti territoriali, dimensionali e di costo. Per gli impianti fotovoltaici permangono i limiti europei. Indispensabile l'apporto tecnico.
L'art. 1, cc. 427-436 L. 199/2025 ha esteso il raggio d'azione del nuovo iperammortamento anche agli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. La disciplina agevolativa, valida per gli investimenti completati dal 1.01.2026 al 30.09.2028, riconosce una maggiorazione del costo di acquisizione, ripartita per scaglioni decrescenti in funzione dell'ammontare speso, valevole ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria per i soggetti titolari di reddito d'impresa. Per gli impianti a fonti rinnovabili, la data di completamento dell'investimento da indicare al GSE ai fini della comunicazione di conclusione coincide con la data di fine lavori, intesa come ultimazione delle opere strutturali e avvenuta connessione alla rete. L’art. 8 D.M. 4.05.2026 impone condizioni estremamente stringenti. Prima di tutto, si rileva un vincolo di ubicazione: gli impianti devono risultare localizzati sulle medesime particelle catastali della struttura produttiva oppure su particelle differenti, ma unicamente a condizione che siano connessi alla rete tramite punti di prelievo esistenti riconducibili alla medesima struttura, o inseriti nella medesima zona di mercato. Un secondo limite attiene alla specifica natura dell'impianto: laddove si tratti di impianti per la produzione di energia termica, l'agevolazione è subordinata...