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Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 19 Giugno 2026

Iperammortamento, fruizione dalla comunicazione al GSE

Il D.M. 7.05.2026 àncora la maggiorazione al periodo della comunicazione di completamento al GSE, subordinandola all’esito positivo delle verifiche: vanno allineati invio, interconnessione e documentazione per evitare disallineamenti.

Il D.D. MIMIT 10.06.2026 ha aperto, dalle 12:00 del 12.06.2026, lo sportello del GSE per le domande di prenotazione del nuovo iperammortamento (L. 199/2025), accessibile via SPID o CIE: un primo passo che inaugura un modello di rendicontazione fiscale continua, scandito da 5 flussi informativi verso il Gestore.
Il fulcro applicativo resta però la decorrenza della fruizione, disciplinata dall’art. 4 D.M. 7.05.2026. La norma stabilisce che la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili rileva, ai fini delle imposte sui redditi, a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo. La fruizione è inoltre subordinata, per ciascuna comunicazione, alla ricezione dell’esito positivo delle verifiche del GSE, che dispone di 10 giorni dalla ricevuta di invio per validare o richiedere integrazioni.
Da quanto sopra deriva che entrata in funzione e interconnessione non bastano: occorre completare l’intero corredo documentale. L’art. 3, c. 3 D.M. 7.05.2026 impone infatti di indicare, per i beni 4.0, la data di completamento intesa come effettuazione dell’investimento secondo la competenza fiscale (ex art. 109 del Tuir), a prescindere dai principi contabili adottati, e ad avvenuta interconnessione; la comunicazione va corredata dall’attestazione di possesso della perizia tecnica asseverata, richiesta ora per tutti i beni, anche sotto i 300.000 euro, e della certificazione contabile del revisore.

A livello operativo, per fruire della prima quota già nel modello Redditi 2027 (periodo d’imposta 2026), un investimento 4.0 effettuato nel 2026 deve risultare entrato in funzione e interconnesso entro l’anno, munito di perizia e certificazione, con comunicazione di completamento trasmessa entro il 31.12.2026 ed esito positivo del GSE.
Il meccanismo genera un possibile disallineamento tra ammortamento ordinario e maggiorazione: se la comunicazione viene inviata a inizio 2027 per un investimento completato nel 2026, l’iper-ammortamento slitterebbe al modello Redditi 2028, perdendo la deduzione maggiorata nel 2027. In questa ipotesi sarebbe ragionevole ammettere nel Redditi 2028 sia la prima quota (competenza 2026) sia la seconda (competenza 2027), così da riallineare il piano; mancando indicazioni nelle disposizioni attuative, si attende la circolare che il MIMIT starebbe predisponendo (risposta all’interrogazione 5-05448). In via prudenziale conviene quindi organizzare la documentazione affinché la comunicazione di completamento sia inviata nello stesso anno di effettuazione e interconnessione.

Quanto alla misura, l’art. 4, c. 2 fissa la maggiorazione al 180% fino a 2,5 milioni, al 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, al 50% oltre 10 e fino a 20 milioni, con plafond calcolato per ciascuna annualità (2026, 2027, 2028) e non sull’intero arco di vigenza, come confermato dalla Relazione al D.L. 38/2026 che ha eliminato il vincolo di provenienza geografica dei beni.
A monte resta la comunicazione preventiva, primo dei 5 flussi, da inviare prima dell’avvio degli investimenti per ciascuna struttura produttiva, con dati identificativi, tipologia dei beni, ammontare programmato, data stimata di interconnessione e parametri di calcolo; seguono la conferma del versamento dell’acconto minimo del 20% entro 60 giorni dall’esito positivo, il completamento entro il 15.11.2028 e i 2 monitoraggi periodici (20.01 e 30.06).
Resta inoltre fermo che l’esito positivo del GSE, di natura formale, non preclude i controlli di merito dell’Agenzia delle Entrate, con obbligo di conservare un fascicolo documentale a supporto della spettanza.
Trattandosi di variazione in diminuzione e non di credito spendibile in F24, il beneficio può restare congelato in presenza di perdite, rendendo essenziale una pianificazione che presidi tempistiche, documentazione e flussi dichiarativi.