La circolare 20.08.2020, n. 25/E al primo punto ha fornito alcuni chiarimenti in tema di esonero dal versamento dell'Irap ai sensi dell'art. 24, D.L. 34/2020. La norma prevede che gli imprenditori/lavoratori autonomi con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni di euro non sono tenuti al versamento del saldo Irap 2019 (fermi restando i versamenti degli acconti per il 2019) e della prima rata dell'acconto Irap 2020. La disposizione non trova applicazione per:
• imprese di assicurazione, amministrazioni ed enti pubblici;
• banche e altri intermediari finanziari;
• soggetti con ricavi/compensi superiori a 250 milioni nel 2019.
Non rientrano nel novero degli esclusi, pertanto, gli enti non commerciali, che quindi possono beneficiare dell'esonero, sia che non svolgano alcuna attività commerciale, sia che svolgano oltre all'attività istituzionale non commerciale, anche un'attività commerciale. Tale misura può cumularsi, come previsto al punto 20 della comunicazione 19.03.2020, C 2020-1863, con gli aiuti previsti dai regolamenti “de minimis”, a condizione di rispettare le norme relative al cumulo.
La fruizione di tale agevolazione comporta la necessità di comunicarla nel quadro IS del Modello Irap 2020 e precisamente nella sezione XVIII “Aiuti di Stato”:
• casella «Tipo aiuto», il codice 1;
• colonna 1 «Codice aiuto», il codice...